avv. Antonella Marzullo
La libertà è un concetto astratto che diviene concreto allorquando si parla di libertà della persona e dei diritti umani tramite i quali la stessa si realizza.
Il nostro ordinamento ha voluto dare ai diritti umani un valore assoluto, ponendoli, addirittura prima della Costituzione. Infatti, l’art. 2 della Carta Costituzionale afferma che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo; li riconosce in quanto alla stessa preesistenti e li garantisce anche da revisioni costituzionali, in quanto fondanti lo Stato medesimo.
Dunque, capire quali siano i diritti inviolabili dell’uomo ci porta a capire quali siano i presupposti essenziali del nostro Stato.
Ebbene, la nostra Costituzione all’art. 3, enuclea i tre prìncipi fondamentali da cui derivano i diritti inviolabili dell’uomo, ossia la dignità, l’autonomia e la giustizia fra gli uomini.
Infatti, partendo dal concetto di pari dignità sociale, l’art. 3 della Costituzione, afferma che tutti i cittadini sono uguali difronte alla legge e che è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo che limiti la libertà e l’uguaglianza, per realizzare il pieno sviluppo della persona umana ed ottenere l’effettiva partecipazione del cittadino all’organizzazione politica.
Secondo l’art. 3 della Costituzione, dunque, i diritti umani sono concettualmente tesi alla costruzione della democrazia che, pertanto, deve, anch’essa considerarsi, diritto umano inviolabile.
Stessi concetti sono stati, poi, ribaditi e specificati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 che all’art. 1 ha affermato che tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti ed all’art. 21 che ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese: di nuovo, la democrazia come diritto umano inviolabile.
Appare, quindi, seguendo il dettato costituzionale, che la nostra sia una Repubblica creata dall’uomo e per l’uomo: niente di più bello quanto eccezionale, l’umanità!
Ma il concetto di libertà portato dall’art. 2 della Costituzione non ha solo una rilevanza a livello istituzionale ma anche individuale, codificando un diritto dell’uomo, prima che del cittadino, all’autodeterminazione, come singolo o nelle formazioni sociali in cui si svolge la propria personalità.
Dal concetto di libertà della persona deriva, poi, il concetto del libero possesso del proprio corpo e, conseguenzialmente, il diritto di ogni uomo a prendere ogni decisione ad esso relativa: sulla base di tale teoria, per fare un esempio, si è riconosciuto alla donna il diritto all’aborto e si discute del diritto all’eutanasia.
Dal diritto della persona nell’ambito delle formazioni sociali in cui si svolge la propria personalità, si è, per esempio, riconosciuto il diritto al divorzio ed all’unione civile fra persone dello stesso genere.
La Costituzione, poi, enuclea una serie di libertà che non costituiscono diritti assoluti, in quanto il legislatore vi può apporre dei limiti. Primo fra tutti, all’art. 13, il diritto alla libertà personale, poi, all’art. 15, il diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza, all’art. 17, il diritto alla libertà di riunione ed associazione, all’art. 21, il diritto alla libertà di pensiero e di stampa ed, all’art. 19, il diritto alla libertà religiosa.
Si può concludere, dunque, dicendo che la libertà è il principio fondante dello Stato e della società, ricordando, però, che per ogni diritto esiste un diritto contrapposto e solo la saggezza ‘umana’ potrà trovare il giusto equilibrio per salvaguardare, nella loro essenza spesso contraddittoria, il diritto alla vita, alla libertà ed alla ricerca della felicità.